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come e propozo se obrigasse che no durasse salvo un ano. Ita che debia fim meter a quello che speterà al ano suo, ceterum asochè la deliberation de lo levà de li banchi habia quella perfection desiderà per utilitae de la citae, e specialiter de queste Compere, e honò de questa Repubblica, bisogno pare a questi Signoi, e a noi, che durante lo nostro tempo sea daeto a noi, con questi Segnoi Azointi, arbitrio in la materia de la satisfaicion de li creditori de li banchi de provedeir per tutte quelle forme necessarie, e le que consegleremo de far ben che pensiamo cum la gratia de Deo forse molto ne sarà necessario: e finio lo nostro tempo quello arbitrio sea a lo officio, lo que per lo vegho serà electo, e dure questa bailia finchè seram finie le cosse de li banchi, e quelle che dependan de li diti banchi ».

Hanno approvato, decretato, e deliberata la elezione de’ protettori sotto la forma, arbitrio, obbligazioni, e pene in tutto, e per tutto, come si contiene nella proposizione; e che li medesimi protettori dopo il suo tempo di un anno presente, si dovessero occupare nelle cose , cause, ed affari appartenenti alli creditori de’ banchi, di modo che non cessassero dal loro uffizio fino a che non fossero terminati; li quali nuovi protettori, dopo l’anno di lor amministrazione, che hanno formato per li primi l’uffizio del 1444, furono.